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Auto con targa estera: nuove strette

Legge n. 238 del 23 dicembre 2021 introduce una nuova normativa relativa alla circolazione delle auto con targa estera. Scopri di più

Il 21 marzo 2022 è entrata in vigore la Legge n. 238 del 23 dicembre 2021, per la quale il legislatore ha predisposto una maggiore stretta relativa alla circolazione dei veicoli con targa estera.

Fino ad ora la materia era piuttosto confusionaria e presentava alcune lacune, ma con la nuova legge introdotta alla fine del 2021, l’articolo 93 del Codice della Strada viene modificato per dare spazio ad una normativa più estesa e più precisa.

Con questo nuovo atto legislativo il legislatore mira in particolar modo ad arginare l’evasione fiscale, causata dal fenomeno conosciuto come quello dei furbetti con la targa estera.

La Legge prevede che i cittadini stranieri che ottengono la residenza italiana, debbano reimmatricolare il veicolo in Italia entro e non oltre i 3 mesi dal suo ottenimento. Per i conducenti con cittadinanza e residenza estera, invece, viene permessa la circolazione con targa estera fino ad un anno.

Cosa prevede la normativa

La nuova legge 238/2021 ha apportato delle modifiche sostanziali in materia di circolazione di veicoli e auto con targa estera, modificando l’articolo 93-bis e gli articoli 94, 132 e 196.

Nello specifico il comma 1 dell’art. 93-bis del Codice della Strada prevede l’obbligo di immatricolazione con targa italiana da parte del proprietario del veicolo entro 3 mesi dalla data di ottenimento della residenza in Italia e non più entro 2 mesi come prevedeva la normativa precedente.

I cittadini stranieri residenti all’estero possono circolare in Italia con veicoli con targa estera per la durata massima di un anno.

Il comma 2, invece, specifica che se il veicolo immatricolato con targa estera viene condotto sul territorio italiano da un soggetto con residenza in Italia diverso dal proprietario del veicolo stesso, egli ha l’obbligo di custodire ed, eventualmente, esibire un documento sottoscritto dall’intestatario del mezzo nel quale sia riportato con data certa il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. Quest’ultima può essere riservata per un massimo di trenta giorni nell’anno solare, anche se non continuativi. Nel caso in cui la durata venga superata, l’utilizzatore avrà l’obbligo di iscrizione al REVE (Pubblico registro dei veicoli esteri).

Anche nel comma 3 è specificato l’ambito di iscrizione al Pubblico registro dei veicoli stranieri, per i lavoratori frontalieri subordinati o autonomi.

Nell’applicazione del 93-bis sono comunque previste alcune deroghe che esonerano dall’obbligo di iscrizione.

Per quanto riguarda le sanzioni, sono previste multe da 400 a 1.600 euro, più il ritiro del documento di circolazione per chi guida un’auto con targa estera oltre i tre mesi dall’ottenimento della residenza in Italia e per i lavoratori frontalieri che non registrano la proprietà del veicolo. Dai 250 ai 1.000 € è, invece, la sanzione prevista per chi circola non in possesso del documento richiesto dall’articolo 93-bis, comma 2 in cui si accerta il titolo e la durata della disponibilità. Se, però, queste ultime due informazioni non sono registrate al PRA, come nei casi richiesti, l’importo della sanzione sale da un minimo di 712 a un massimo di 3.558 €.

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Iscrizione al Reve: chi deve farla

A partire dal 21 marzo 2021 la norma prevede che le auto con targa estera che circolano in Italia debbano essere registrate al Reve dall’intestatario del veicolo entro 60 giorni dalla data di acquisto della proprietà del veicolo.

Secondo quanto predisposto dalla nuova normativa, i veicoli intesi come autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, immatricolati all’estero che circolano in Italia devono effettuare l’iscrizione, considerando gli specifici casi previsti dal legislatore.

Nello specifico hanno l’obbligo di iscrizione i cittadini (italiani o stranieri) residenti in Italia che dispongono di veicoli intestati a persone fisiche o giuridiche con residenza/sede in uno Stato estero per un periodo superiore a 30 giorni nell’anno solare, anche non continuativi.

L’utilizzo del mezzo dovrà essere dimostrabile dall’utilizzatore attraverso un documento di carta certa, che ne indichi la durata.

Ad essi si aggiungono anche le auto, le moto e i veicoli commerciali immatricolati all’estero, di proprietà di lavoratori subordinati che svolgono la propria attività lavorativa presso un’azienda con sede in uno Stato confinante/limitrofo con l’Italia o di lavoratori autonomi con sede della propria attività presso uno Stato confinante/limitrofo.

La normativa prevede, però, alcune eccezioni. Non sono obbligati all’iscrizione al Pubblico registro dei veicoli esteri:

  1. i cittadini residenti nel comune di Campione d’Italia;
  2. il personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all’estero;
  3. il personale delle Forze armate e di polizia in servizio all’estero presso organismi internazionali o basi militari;
  4. i familiari conviventi all’estero del personale indicato ai punti 2 e 3;
  5. i conducenti, residenti in Italia da oltre 60 giorni che guidano i veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino di imprese aventi sede a San Marino, con le quali i conducenti sono legati da rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa.

 

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